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Le Doc del Veneto: Soave


Le Doc del Veneto: Soave

Soave D.O.C. (D.M. 18/11/2010 - G.U. n.283 del 3/12/2010)

zona di produzione
● in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo e Soave;

base ampelografica
bianco, superiore, classico, classico superiore: garganega min. 70%, trebbiano di Soave (nostrano) max. 30%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona max. 5%;

norme per la viticoltura
l'allevamento delle viti deve essere a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro;
per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.300;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 9,50% vol. per la tipologia "Soave", 14 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie "Soave Classico" e "Soave Classico Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Soave", anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Colli Scaligeri", devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza;
le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Soave Classico" devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata;
i mosti e vini a denominazione di origine controllata "Soave" possono essere elaborati nella versione "Spumante", attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.
Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto;
è consentito l'arricchimento alle condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave Classico" e "Soave Colli Scaligeri" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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