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Le Doc del Veneto: Soave Superiore


Le Doc del Veneto: Soave Superiore

Soave Superiore D.O.C.G. (D.M. 18/11/2010 - G.U. n.283 del 3/12/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo e Soave;

base ampelografica
anche classico, riserva: garganega min. 70%, trebbiano di Soave (nostrano) max. 30%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona max. 5%;

norme per la viticoltura
per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del DM 11.07.05 devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila;
per i nuovi impianti e reimpianti il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4.000;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona;
i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e "Soave Superiore Classico", devono essere immessi al consumo non prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione;
i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" designati con la qualificazione "Riserva" devono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione;
è ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave Classico", o con mosti concentrati;

norme per l'etichettatura
per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto

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