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► zona di produzione ● in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Tregnago e Verona; ■ zona classica: comprende i comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant'Ambrogio e S. Pietro in Cariano; ■ zona Valpantena: comprende parte dei comuni di Grezzana
(Fraz. Stallavena) e Verona (Fraz. Marzana, Quinto di Valpantena,
Santa Maria di Stelle, San Felice Extra);
► base ampelografica ● classico, superiore, Valpantena: corvina veronese (cruina o corvina) dal 45 al 95%, è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella dal 5 al 30%; possono concorrere fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale;
► norme per la viticoltura ● le forme di allevamento devono essere esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale; ● per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,00% vol. (11,00% vol. per la tipologia Superiore);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di ripasso sulle vinacce, invecchiamento e imbottigliamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino "Valpolicella Ripasso" siano effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata, e comunque nell'ambito territoriale della provincia di Verona; ● i vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" sono ottenuti mediante rifermentazione dei vini atti a divenire vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", in tutte le tipologie previste, sulle vinacce residue della preparazione dei vini "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella"; ● il quantitativo dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" non può essere in volume superiore al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella" impiegate nelle operazioni di rifermentazione/ripasso; ● i vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso", nelle diverse tipologie e specificazioni, devono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della vendemmia; ● è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta per riclassificazione di vino atto a divenire "Amarone della Valpolicella" nella misura massima del 15%, nel rispetto dei limiti previsti per l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● per i vini "Valpolicella Ripasso" è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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