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Le Doc del Veneto: Vicenza


Le Doc del Veneto: Vicenza

Vicenza D.O.C. (D.M. 18/9/2000 - G.U. n.225 del 26/9/2000)

zona di produzione
● in provincia di Vicenza: comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Breganze, Brendola, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Longare, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermenghedo, Zovencedo, Zugliano e in parte quello dei comuni di Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Campiglia dei Berici, Chiampo, Cogollo del Cengio, Cornedo, Costabissara, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo di Vicenza, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore,  Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Santorso, Schio, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla;

base ampelografica
bianco, frizzante, spumante, passito: min. 50% garganega, possono concorrere altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, da sole o congiuntamente, fra quelle previste nel presente disciplinare, max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi: Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (bianco e/o giallo), Garganego (da garganega), Riesling (renano e(o italico), min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza max. 15%;
rosato (anche frizzante), rosso, Novello: min. 50% merlot, possono concorrere altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, da sole o congiuntamente, fra quelle previste nel presente disciplinare, max. 50%;
con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Raboso (veronese), Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère) min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza max. 15%;

norme per la viticoltura
le forme di allevamento devono essere esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione delle varietà Garganega e Raboso per le quali è consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità di allevamento non può essere inferiore a 2.500 ceppi/Ha;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16 t/Ha e 9,50% vol. per il Garganego, 15 t/Ha e 10,00% vol. per Chardonnay e Raboso (13 t/Ha 11,00% vol. Raboso Riserva), 14 t/Ha e 10,00% vol. per il Pinot Bianco, 14 t/Ha e 10,50% vol. per Cabernet Sauvignon, Cabernet e Merlot (12 t/Ha e 11,50% vol. nelle versioni Riserva), 13,5 t/Ha e 9,5% vol. per il Riesling, 13 t/Ha e 10,00% vol. per il Sauvignon, 13 t/Ha e 9,50% vol. per il Moscato, 13 t/Ha e 10,00% vol. per il Pinot Grigio, 13 t/Ha e 10,50% vol. per Manzoni Bianco, Pinot Nero (11 t/Ha e 11,50% vol. nella versione Riserva);
il vino a denominazione di origine controllata "Vicenza" Passito è ottenuto dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia "Vicenza" Bianco fino ad un massimo dell'80% della produzione massima ammessa ad ettaro;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Vicenza e nei Comuni della provincia di Padova e Verona confinanti con la zona di produzione;
è consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato, oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti negli albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
la vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Vicenza" Passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a leggero appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. Dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo di 13% vol.;
le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione di "Vicenza" Passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione. L'elaborazione di vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto;
i vini "Vicenza" Rosso Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso e Cabernet, designati con la qualifica "Riserva" devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini, con esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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