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Area
di produzione - è delimitata al solo versante tirrenico del
territorio amministrativo della regione Liguria con
delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona
deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la
rintracciabilità e il controllo della denominazione e
preservando le caratteristiche qualitative del prodotto
facilmente deteriorabile. Le produzioni sono realizzabili
durante tutto l'arco dell'anno.
Terreno e ambiente di coltivazione - la coltivazione del Basilico
Genovese può essere effettuata in ambiente protetto e in pieno
campo; in ambiente protetto la coltivazione può essere svolta
tutto l'anno purché venga assicurata una ventilazione continua
24 ore/giorno, rinnovando l'intero volume di aria contenuta
nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole
e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale
ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione
delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale,
eventualmente anche con il contributo dell'impianto di
riscaldamento di soccorso. Sono esplicitamente escluse serre
insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria
sopra indicati come minimi. La coltivazione del "Basilico
Genovese" in ambiente protetto può essere eseguita sia su
bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di
"Basilico Genovese" su substrati privi di terreno naturale. Nel
caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione
deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui
insiste l'azienda. In particolare, al fine di restituire al
terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche
fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendamenti minerali in
percentuale non superiore al 20% in volume. E' vietato l'uso del
bromuro di metile per la disinfezione del terreno.
Sementi e caratteristiche della pianta - le sementi impiegabili per la
produzione del "Basilico Genovese" D.O.P. devono appartenere
alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi o selezioni
autoctone ed avere le caratteristiche di seguito elencate:
- pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso
o cilindrico;
- densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione
intermedie (medio-bassa, media, medioalta) e non nelle classi
estreme (bassa o alta);
- forma della foglia ellittica;
- bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto
deboli o deboli;
- piano della lamina fogliare piatto o convesso;
- assenza totale di aroma di menta;
- aroma intenso e caratteristico.
Produzioni consentite - 1) Consumo fresco: in coltura protetta: 7000
piantine/mq/anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine
oppure in bouquet da 30 a 100 piantine; in piena aria: 2000
piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine
oppure in bouquet da 30 a 100 piantine. 2) Per la
trasformazione: in coltura protetta: 10/kg./mq/anno; in piena
aria: 8 kg/mq/anno.
Confezionamento - 1) Basilico da commercializzare fresco: la pianta
intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie
vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente
distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con
quattro coppie di foglie vere. Sono identificabili due tipologie
di mazzi: il mazzo piccolo o "mazzetto" e il mazzo grande o
"bouquet". Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere
complete di radici, è confezionato con carta per alimenti
contrassegnata dal marchio DOP ed è legato singolarmente. Mazzi
di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del "bouquet";
un bouquet è costituito dall'equivalente numero di piante
contenute in 10 mazzetti e viene confezionato in modo analogo.
Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle
piante. Nella preparazione dei mazzi è consentito l'utilizzo di
materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine
di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso
contenute. Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli
eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle
normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo
della DOP e con il marchio aziendale completo. L'identificazione
aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano
sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura
della DOP. 2) Basilico per la trasformazione: per la
trasformazione artigianale e/o industriale è necessario
impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie
di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla
trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa,
che dovrà riportare la definizione DOP. |