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Area di produzione -
accompagnato dalla menzione "Riviera dei Fiori"
comprende l'intero territorio della provincia di Imperia; "Riviera
del Ponente Savonese" comprende alcuni comuni della
provincia di Savona; "Riviera di Levante" comprende
alcuni comuni della provincia di Genova e La Spezia. Varietà -
"Riviera dei Fiori" deve essere ottenuto dalla varietà
di olivo Taggiasca per almeno il 90%; possono concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
"Riviera del Ponente Savonese" da Taggiasca per almeno
il 60%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti
in misura non superiore al 40%. "Riviera di Levante"
da Lavagnina e/o Razzola e/o Pignola per almeno il 65%. Possono
concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 35%. Caratteristiche
al consumo - "Riviera dei Fiori" ha colore giallo,
odore fruttato maturo e sapore fruttato con sensazione decisa di
dolce; "Riviera del Ponente Savonese" ha colore
giallo-verde, odore fruttato maturo e sapore fruttato con
sensazione decisa di dolce; "Riviera di Levante" ha
colore verde-giallo, odore fruttato maturo e sapore fruttato con
sensazione decisa di dolce ed eventuale leggera sensazione di
amaro e piccante. Metodo di produzione - le operazioni di
oleificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'area di
produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive,
che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o
con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni
anno. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. |
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Area di produzione - è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello
spartiacque. Terreno e ambiente di coltivazione - la coltivazione del Basilico
Genovese può essere effettuata in ambiente protetto e in pieno
campo; in ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l'anno purché venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno, rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto;
tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso. Sono esplicitamente escluse serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi. La coltivazione del Basilico
Genovese in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di Basilico
Genovese su substrati privi di terreno naturale. Nel caso della coltivazione su bancale,
il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, al fine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie,
è ammesso miscelare ammendamenti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume. E' vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno.
Produzioni consentite - 1) Consumo fresco: in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine; in piena aria: 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine. 2) Per la trasformazione: in coltura protetta: 10/kg./mq/anno; in piena aria: 8 kg/mq/anno.
Confezionamento - 1) Basilico da commercializzare fresco:
la pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere. Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o
"mazzetto" e il mazzo grande o "bouquet". Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici,
è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio DOP ed
è legato singolarmente. Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del
"bouquet"; un bouquet è costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e viene confezionato in modo analogo. Non
è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante. Nella preparazione dei mazzi
è consentito l'utilizzo di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di
evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute. Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e con il marchio aziendale
completo. L'identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della DOP. 2) Basilico per la trasformazione:
per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione DOP. |