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Area
di produzione - comprende il territorio della provincia di
Latina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e
livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di
produzione. Tale zona comprende tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti comuni nella provincia di Latina:
Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina,
Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San
Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima,
Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze,
Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina. Varietà - Itrana
dal 50% al 100%, Frantoio e Leccino, sino al 50%. Possono
altresì essere presenti altre varietà di olive per un massimo
del 10% purché non modifichino le caratteristiche del prodotto.
Caratteristiche al consumo - deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: VALUTAZIONI CHIMICO-FISICHE: Acidità totale
espressa in Acido Oleico inferiore o uguale 0,6 grammi per 100
gr. di olio; Numero di perossidi uguale o inferiore a 12; Valore
dei polifenoli superiore a 100 mg./kg.; Acido oleico uguale o
superiore a 72 per cento; Profilo organolettico: colore dal
verde intenso al giallo con riflessi dorati; all'olfatto si
caratterizza per la presenza di un aroma fruttato da medio a
intenso di oliva verde, con retrogusto di mandorla e con nota
tipica di erbaceo fragrante; sentore tipico è il pomodoro
(verde). Da lieve a medio l'Amaro e il Piccante. DESCRITTORI
ORGANOLETTICI MEDIANA: Difetti 0; Fruttato di oliva 4–7; Amaro
3–5; Piccante 3-5; Pomodoro 3-6; altri parametri non
espressamente citati devono essere conformi alla attuale
normativa UE. Caratteristiche di coltivazione - la
coltivazione delle olive, nonché l'estrazione, e
l'imbottigliamento dell'olio devono avvenire nell'ambito della
zona di produzione, per ridurre i rischi di deterioramento e
decadimento della qualità organolettica nelle fasi tra
l'estrazione, lo stoccaggio e la certificazione dell'olio; i
rischi di deterioramento qualitativo del prodotto, provocati
dalla possibile esposizione con la luce, il calore, l'ossigeno
dell'atmosfera, aumentano notevolmente con il trasporto del
prodotto al di fuori della zona di produzione e per garantire il
controllo e la tracciabilità. Le condizioni ambientali e di
coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle
olive e all'olio derivato le sue specifiche caratteristiche. Gli
oliveti sono specializzati, salvo quelli tra rocce affioranti e
dove il terreno è consociato al pascolo di animali domestici
anche di bassa corte. Per la gestione del suolo si eseguono
delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili
anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la
pratica dell'inerbimento. E' consentito il diserbo chimico.
Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti
organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere
effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di
ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari
sulle olive. La produzione non può superare i Kg. 100 per pianta
di olivo. La raccolta delle olive deve essere effettuata
manualmente o meccanicamente a condizione che durante
l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno.
In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata
la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti
permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura e si conclude entro il 31 gennaio. E' vietato
l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino
l'abscissione dei frutti. Per il trasporto delle olive devono
essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. E'
consentito l'utilizzo di contenitori di acciaio inossidabile o
di altri materiali lavabili e per uso alimentare, purché la
lavorazione delle olive in essi contenute sia eseguita nello
stesso giorno. In ogni caso le olive raccolte debbono essere
molite entro 48 ore dalla raccolta. Metodo di
oleificazione - è assolutamente vietato l'uso di coadiuvanti
chimici e/o biologici, coadiuvanti meccanici (talco) e quindi
per l'estrazione sono ammessi soltanto processi meccanici e
fisici leali atti a produrre oli che rappresentino il più
fedelmente possibile le proprie caratteristiche. Le olive
debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio per
eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze
estranee. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto
processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino
le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La
gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di
33 °C della pasta di olive, per una durata di 50 minuti al
massimo. E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di
"ripasso". E' vietato altresì il ricorso a prodotti ad azione
chimica o biochimica e l'uso del talco nell'ambito del processo
di estrazione. La resa in olio non può essere superiore al 27%
in peso di olive. E' consentito l'ottenimento dell'olio con
metodo biologico. |