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Area
di produzione - comprende l'intero territorio dei seguenti
comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase,
Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia,
Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe
Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno,
Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la parte del
territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente: dalla
strada provinciale Piazzola di Nola - Rione Trieste (per il
tratto che va sotto il nome di "Costantinopoli"), dal "Lagno
Rosario", dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del
comune di Somma Vesuviana. Descrizione del prodotto -
ecotipi di pomodorini della specie Lycopersicon esculentum Mill.
riconducibili alle seguenti denominazioni popolari: "Fiaschella",
"Lampadina", "Patanara", "Principe Borghese" e "Re Umberto"
tradizionalmente coltivati sulle pendici del Vesuvio, aventi i
seguenti caratteri distintivi: pianta ad accrescimento
indeterminato; frutto di forma ovale o leggermente pruniforme
con apice appuntito e frequente costolatura della parte
peduncolare; buccia spessa, è escluso l'impiego di ibridi. I
frutti ammessi a tutela devono avere le seguenti
caratteristiche: a) allo stato fresco, entro quattro giorni
dalla raccolta: pezzatura: non superiore a 25 g; parametri di
forma: rapporto fra i diametri maggiore e minore compreso fra
1,2 e 1,3; colore esterno (a maturazione) vermiglio; colore
della polpa rosso; consistenza elevata; sapore vivace, intenso e
dolce-acidulo; residuo ottico (r.o.) min 6,5° Brix; tenace
attaccatura al peduncolo; b) allo stato conservato al
piennolo: colore esterno rosso scuro; colore della polpa rosso;
consistenza buona; sapore vivace ed intenso; turgore ridotto a
fine conservazione. Metodo di produzione - le
condizioni ed i sistemi di coltivazione, conservazione e
trasformazione dei pomodori devono essere quelli della zona, e
comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le
specifiche caratteristiche qualitative previste dal
disciplinare. Non è ammessa la coltivazione in ambiente protetto
(serre o tunnel) o fuori suolo. Per quanto riguarda gli impianti
produttivi e la tecnica colturale da adottare, devono essere
rispettate le seguenti prescrizioni: materiale di
propagazione: devono essere utilizzate piantine autoprodotte o
piantine sane e certificate ai sensi della normativa
fitosanitaria vigente, provenienti da vivai iscritti al Registro
Ufficiale dei Produttori regionale; impianto: va eseguito tra
il 15 marzo e il 15 maggio con messa a dimora di piantine
radicate in semenzai allestiti sul suolo oppure in contenitori
alveolati; sistemi e distanze di piantagione: i sesti
d'impianto devono essere compresi fra 15 e 30 cm sulla fila e
fra 80 e 120 cm fra le file. Le piantine vanno trapiantate in
file parallele fra loro in modo che le distanze sulla fila fra
le piante e fra le file siano regolari. La densità d'impianto
non deve essere superiore a 45.000 piante per ettaro; è
consentita la coltura in consociazione, in questo caso le
prescrizioni di densità devono applicarsi alle porzioni di suolo
effettivamente investite a pomodoro; forma di allevamento: va
coltivato esclusivamente in pieno campo; le piante, allevate in
verticale, con sviluppo in altezza fino a cm 80, sono sostenute
con legature di fili tesi fra paletti di sostegno o da cannucce
infisse al suolo, in gruppi di tre, a mo' di capannina. In
questa maniera le bacche non toccano il suolo ed i frutti,
ricevendo i raggi del sole in maniera uniforme, acquistano la
colorazione rosso ardente che li contraddistingue; la
concimazione è eseguita con fertilizzanti organici, che si
prestano particolarmente ad ammendare ed integrare le dotazioni
dei suoli lavici, poco humificati; è consentito anche il ricorso
a concimi minerali; irrigazione: sono ammessi solo i metodi
di irrigazione localizzata o di microdistribuzione dell'acqua ed
è vietata l'irrigazione a pioggia con grandi volumi e
l'irrigazione a scorrimento, ciò allo scopo di salvaguardare le
condizioni pedoclimatiche. Infatti la coltivazione su suolo
asciutto e lavico, caratterizzato da elevate escursioni termiche
fra giorno e notte, favorisce la lunga e naturale conservazione,
conferendo maggiore consistenza alla buccia ed elevata sapidità
alle bacche; difesa antiparassitaria: è consentita nel
rispetto della normativa vigente; è vietata la distribuzione in
campo di prodotti ormonali e disseccanti che interferiscono con
il naturale ciclo della pianta; la raccolta dei pomodorini deve
essere effettuata a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno
ed il 31 agosto; la produzione unitaria massima è fissata in 16
tonnellate, rapportata ad ettaro di coltura specializzata; le
bacche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi
parassitari tali da pregiudicarne la buona conservazione; il
prodotto può essere venduto: fresco, allo stato di bacche o di
grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori; conservato,
allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei
contenitori, o in piennoli. Per quanto riguarda la conservazione
dei pomodorini "al piennolo" devono essere rispettate le
seguenti prescrizioni: i grappoli o "schiocche", una volta
raccolti, vengono sistemati su un filo di fibra vegetale, legato
a cerchio, così da comporre un unico grande grappolo, o "piennolo",
del peso, a termine conservazione, compreso fra kg 1 e 5. I
piennoli, così ottenuti, vanno tenuti sospesi da terra mediante
ganci o su idonei supporti, in luogo asciutto e ventilato;
durante le fasi di conservazione, sia per il prodotto al
piennolo che per quello in imballaggi, non deve essere
effettuato alcun trattamento chimico. Possono essere usati
unicamente sistemi fisici per la miglior protezione del prodotto
e che non siano in grado di alterarne le caratteristiche, quali:
retine contro gli insetti ed apparecchi ad ultrasuoni; la
conservabilità dei piennoli non ha una durata definita ed è
ancorata al permanere delle buone caratteristiche di aspetto ed
organolettiche del prodotto. |