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Area
di produzione - provincia di Salerno: l'intero territorio
dei comuni di S.Marzano, Scafati e S.Valentino Torio, parte dei
comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato S.Severino, Siano,
Roccapiemonte, Nocera Superiore, Sarno, Pagani, Angri e S.Egidio
Monte Albino; provincia di Avellino: parte dei comuni di Montoro
Superiore e Inferiore; provincia di Napoli: l'intero territorio
dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S.Antonio Abate,
S.Maria La Carità e Striano, parte dei comuni di Gragnano,
Castellammare, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo,
Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella,
Marigliano; Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano e S.Vitaliano.
Frutto - bacca con due o tre logge, forma allungata o
parallelepipeda oppure cilindrica tendente al piramidale, con
lunghezza da 6 a 8 cm., colore rosso tipico della varietà; è
ammessa un'area gialla fino a 2 cm. quadrati purché non
interessi più del 5% del campione considerato. Metodo di
produzione - le condizioni ambientali e di coltura del
territorio destinato alla produzione del pomodoro devono essere
quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le
caratteristiche previste. Il sesto di impianto deve essere
minimo di 40 cm. sulla fila e 110 cm. tra le file. La forma di
allevamento deve essere quella in verticale con tutori idonei e
fili orizzontali. Sono ammesse la spallonatura e la cimatura. La
raccolta dei frutti deve avvenire esclusivamente a mano, a
scalare e a piena maturazione dei frutti. La raccolta deve
avvenire in contenitori di plastica da 25 kg. La resa massima
consentita è di 80 tonnellate/ettaro. |