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Area
di produzione - l'intero territorio dei seguenti comuni,
ricadenti nella provincia di Napoli: Agerola, Casola di Napoli,
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense,
Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Santa
Maria La Carità, Vico Equense. Caratteristiche al consumo
- ha forma di melone leggermente allungato, ovvero di pera senza
testina con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg;
crosta sottile di colore giallognolo con toni leggermente scuri,
quasi liscia con leggere insenature longitudinali in
corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a
coppia che suddividono il Provolone in un minimo di 6 facce;
pasta di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta,
uniforme e senza sfaldature, morbida e con tipiche occhiature (a
"occhio di pernice") di diametro variabile fino a 5 mm, con
eventuale presenza di sporadiche occhiature di diametro
maggiore, fino a 12 mm, più abbondanti verso il centro della
massa; contenuto in grasso sulla sostanza secca non inferiore al
40,5%; sapore dolce e butirroso ed un leggero e piacevole gusto
piccante; inoltre gli ambienti di stagionatura conferiscono a
questo formaggio i sapori esaltati dalla lunghezza della
stagionatura. Dopo 7-8 mesi il provolone tenderà a ingiallire
ulteriormente, ispessendo la crosta e assumendo un sapore via
via più piccante e un aspetto della pasta più consistente, anche
se ancora abbastanza morbida e sempre privo di sfaldature.
Metodo di produzione - è ottenuto con latte proveniente, per
almeno il 20%, da bovini tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese
iscritti al registro anagrafico, e nella quota restante (80%) da
bovini di razze diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata Rossa,
Jersey, Podolica e Meticci locali) allevate esclusivamente nei
comuni della Dop. Le strutture e attrezzature dell'allevamento
dei bovini devono risultare coibentate e aerate in modo da
garantire la temperatura e il ricambio dell'aria come previsto
dalla normativa vigente sul benessere animale.
L'alimentazione delle bovine deve essere rappresentata per
almeno il 40% della sostanza secca da foraggio e/o frascame. La
quantità giornaliera di frascame da somministrare alle bovine
non deve superare i 15 kg tal quale al fine di evitare
fermentazioni anomale che possono compromettere le qualità
organolettiche del formaggio. Il frascame è il prodotto ottenuto
dalla potatura delle colture arboree (agrumi, olivo, etc.) e dei
boschi di caducifoglie (castagneti cedui, etc.) e dalla pulizia
dei terrazzamenti proveniente dall'area di produzione, questo
viene integrato con foraggi che dovranno provenire da colture di
cereali da semi (avena, orzo, grano) e/o dall'affienamento di
prati stabili naturali e di colture di graminacee o leguminose
da foraggio. Non possono essere somministrati:
1) alimenti ottenuti da colture geneticamente modificate,
secondo la normativa comunitaria vigente;
2) Foraggi, insilati e sottoprodotti freschi e conservati: a)
foraggi riscaldati, rancidi, ammuffiti; b) trattati con additivi
per migliorarne la conservabilità; c) infestati da parassiti,
deteriorati, imbrattati o contaminati da sostanze tossiche,
radioattive o comunque nocive (anticrittogamici, insetticidi,
micotossine, metalli pesanti, etc.); d) provenienti da materie
prime ortofrutticole e da terreni irrigati con acque di scarico
di industrie, insediamenti urbani, da terreni sommersi, da rive
di fossi, da acquitrini, nonché da terreni adiacenti alle grandi
arterie stradali; e) insilati di qualunque tipo; f) trebbie
fresche di birra, distillerie, borlande, vinacce, graspe ed
altri sottoprodotti umidi provenienti dall'industria birraria,
enologica, e dalle distillerie;
3) mangimi semplici: a) tutti gli alimenti di origine animale
(pesce, carne, sangue, penne, sottoprodotti vari della
macellazione); b) grassi e oli di origine animale e vegetale
compresi i saponi; c) semi di cotone, veccia (comprese le
svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e
vinaccioli; d) sottoprodotti della lavorazione del riso quali
lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e grana verde; e) farine
di estrazione, panelli ed expeller di arachide, colza,
ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno del 30%
di proteine, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo,
papavero, palmisto, olive, mandorle e noci; f) manioca, patate e
derivati; g) alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e
sottoprodotti della loro lavorazione (buccette e semi di
pomodoro, etc.) nonché frutta secca o essiccata di qualsiasi
tipo (fichi, uva, castagne, datteri, pere, mele, pesche, agrumi,
etc.) e sottoprodotti della relativa lavorazione (marchi,
pastazzi, buccette, sanse, vinacce, vinaccioli e fecce); h) urea
e derivati, sali di ammonio; i) antibiotici, terreni di
fermentazione e qualsiasi principio attivo ed additivo non
ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il latte crudo per la produzione del "Provolone del Monaco" deve
provenire da vacche che non abbiano superato il limite massimo
di duecentotrenta giorni di lattazione. La produzione è
consentita durante tutto l'anno, esclusivamente dal latte
raccolto dopo ogni mungitura senza refrigerazione in stalla
oppure giornalmente con la refrigerazione in stalla.
Processo di trasformazione - il latte destinato alla
trasformazione deve essere quello prodotto mediante secrezione
della ghiandola mammaria e non sottoposto ad una temperatura
superiore a 40°C o ad un trattamento avente effetto equivalente.
La coagulazione del latte deve essere ottenuta per via presamica
per circa 40-60 minuti aggiungendo caglio in pasta di capretto o
caglio naturale liquido di vitello da soli o in combinazione tra
loro, con almeno il 50% di caglio in pasta di capretto,
riscaldando a 34-42 °C. Quando la cagliata ha raggiunto la
consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura
fino ad ottenere grumi molto piccoli delle dimensioni dapprima
di una nocciola e successivamente di un chicco di mais. Si
lascia riposare il tutto per circa 20 minuti. La cagliata deve
essere poi riscaldata, così da avere nella massa una temperatura
di circa 48-52 °C, e lasciata prima riposare fino ad un massimo
di 30 minuti, curando che la temperatura non si abbassi al di
sotto dei 45 °C, successivamente deve essere estratta dal siero
e trasferita in teli di canapa o cestelli forati in acciaio per
la maturazione. Dopo che le prove di filatura, a mano in acqua
calda, hanno dato esito positivo in termini di elasticità e
resistenza, si deve procedere al taglio della cagliata in
fettucce di dimensioni variabili. Seguono le operazioni, da
effettuarsi manualmente, di filatura e modellazione della massa
con acqua a 85-95 °C in forme dalle pezzature stabilite dal
disciplinare. Segue il rassodamento per immersione in acqua
fredda e la salatura per immersione in salamoia satura per 8-12
ore/kg di prodotto. I formaggi ottenuti, legati in coppie,
appesi su apposite incastellature, devono essere lasciati
stagionare per maturazione lattico-proteolitica, prima a
temperatura ambiente di asciugamento dai dieci ai venti giorni e
quindi in ambiente a temperatura fra gli 8 e i 15 °C per un
periodo non inferiore ai sei mesi, sottoposto in questo periodo
esclusivamente ad operazioni di lavaggio e pulitura delle muffe
ed eventuale oliatura (olio
extra vergine di oliva - DOP Penisola Sorrentina). La
pezzatura delle forme dovrà essere tale che, a termine
stagionatura, abbiano un peso minimo di 2,5 kg e uno massimo di
8 kg. |