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Alta Langa: revisione della Doc piemontese


A distanza di due anni la recente doc viene riveduta e
introduce l'annata obbligatoria in etichetta


Roma, 14/11/2004
 

Alta Langa Il Decreto Direttoriale 31 ottobre 2002 (pubblicato nella G.U. n.275 del 23 novembre 2002) ha approvato la Denominazione di Origine Controllata piemontese Alta Langa, che coinvolge 49 comuni in provincia di Alessandria, 26 in provincia di Asti e ben 73 in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle doc più vaste della regione, che prevede la produzione di spumante nelle tipologie bianco, rosato e rosso, ottenuto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in bottiglia (quindi champenois).
La composizione dei vini prevede pinot nero e chardonnay, da soli o congiuntamente, per un minimo del 90%, mentre per l'eventuale rimanenza possono essere utilizzate le uve non aromatiche, raccomandate o autorizzate, consentite nelle tre province coinvolte.

Le modifiche sostanziali apportate con il nuovo disciplinare
Il Consorzio di tutela "Alta Langa" ha ritenuto opportuno richiedere la modifica di alcuni articoli del suddetto disciplinare, richiesta che è stata fatta propria dalla "Regione Piemonte Assessorato ambiente, agricoltura e qualità". L'iter prevede una serie di passaggi, prima che la modifica possa essere approvata e pubblicata con decreto sulla Gazzetta ufficiale. Occorre, infatti, che venga accolta favorevolmente dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", il quale esprime il suo parere. Una volta approvata, la modifica diventa legge con un nuovo decreto che verrà pubblicato in G.U. entro 60 giorni. Il nuovo Decreto Direttoriale (in quanto approvato dal Direttore Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore), emesso il 27 ottobre 2004 e pubblicato con la G.U. n. 266 del 12 novembre, stabilisce alcune modifiche alla denominazione di origine "Alta Langa":

  - l'art.5 comma 5 del precedente decreto riportava: "Nel caso venga indicata l'annata di raccolta delle uve è consentita,  a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Alta Langa" piu' giovane ad "Alta Langa" piu' vecchio o viceversa". E' stata eliminata la frase che ho evidenziato in grassetto.

  - nell'art.7 comma 4 è stata sostituita la frase in grassetto "L'indicazione dell'annata di raccolta è consentita a condizione che la durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non sia stata inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia" con "L'indicazione dell'annata di raccolta è obbligatoria".

E' evidente che i due articoli sono legati: si è voluto attribuire a quasta denominazione l'obbligo di dichiarare in etichetta l'annata in cui è stata effettuata la vendemmia, elemento importante che dà maggiori garanzie al consumatore. Va tenuto presente che la percentuale ammessa di vino proveniente da altre annate è perfettamente in sintonia con le altre tipologie di spumanti a denominazione di origine.
E' stato, inoltre, ritenuto opportuno modificare la menzione "estratto secco netto minimo" in "estratto non riduttore minimo", senz'altro più appropriata ad identificare l'estratto secco decurtato degli zuccheri, ovvero l'insieme delle sostanze che, in determinate condizioni fisiche, non si volatilizzano, che per tutte e tre le tipologie di spumante è stato fissato in 14,0 g/l.

Roberto Giuliani   
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