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Il Decreto Direttoriale 31 ottobre 2002 (pubblicato nella G.U.
n.275 del 23 novembre 2002) ha approvato la Denominazione di Origine Controllata piemontese Alta Langa, che coinvolge 49 comuni in provincia di Alessandria, 26 in provincia di Asti e ben 73 in
provincia di Cuneo. Si tratta di una delle doc più vaste della regione, che prevede la produzione di
spumante nelle tipologie bianco, rosato e rosso,
ottenuto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in bottiglia (quindi champenois).
La composizione dei vini prevede pinot nero e chardonnay, da soli o
congiuntamente, per un minimo del 90%, mentre per l'eventuale rimanenza possono
essere utilizzate le uve non aromatiche, raccomandate o autorizzate, consentite
nelle tre province coinvolte.
Le modifiche sostanziali apportate con il nuovo disciplinare
Il Consorzio di tutela "Alta Langa" ha ritenuto opportuno
richiedere la modifica di alcuni articoli del suddetto disciplinare, richiesta
che è stata fatta propria dalla "Regione Piemonte Assessorato ambiente,
agricoltura e qualità". L'iter prevede una serie di passaggi, prima che la
modifica possa essere approvata e pubblicata con decreto sulla Gazzetta
ufficiale. Occorre, infatti, che venga accolta favorevolmente dal "Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", il quale esprime il suo
parere. Una volta approvata, la modifica diventa legge con un nuovo decreto che
verrà pubblicato in G.U. entro 60 giorni. Il nuovo Decreto Direttoriale (in
quanto approvato dal Direttore Generale per la qualità dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore), emesso il 27 ottobre 2004 e
pubblicato con la G.U. n. 266 del 12 novembre, stabilisce alcune modifiche alla
denominazione di origine "Alta Langa":
- l'art.5 comma 5 del precedente decreto riportava: "Nel caso
venga indicata l'annata di raccolta delle uve è consentita, a
scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura
massima del 15%, di "Alta Langa" piu' giovane ad "Alta
Langa" piu' vecchio o viceversa". E' stata eliminata la frase che ho
evidenziato in grassetto.
- nell'art.7 comma 4 è stata sostituita la frase in grassetto "L'indicazione
dell'annata di raccolta è consentita a condizione che la durata del
processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di
produzione, non sia stata inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia"
con "L'indicazione dell'annata di raccolta è obbligatoria".
E' evidente che i due articoli sono legati: si è voluto attribuire a quasta
denominazione l'obbligo di dichiarare in etichetta l'annata in cui è stata
effettuata la vendemmia, elemento importante che dà maggiori garanzie al
consumatore. Va tenuto presente che la percentuale ammessa di vino proveniente
da altre annate è perfettamente in sintonia con le altre tipologie di spumanti
a denominazione di origine. E' stato, inoltre, ritenuto opportuno modificare
la menzione "estratto secco netto minimo" in "estratto
non riduttore minimo", senz'altro più appropriata ad identificare
l'estratto secco decurtato degli zuccheri, ovvero l'insieme delle sostanze che,
in determinate condizioni fisiche, non si volatilizzano, che per tutte e tre le
tipologie di spumante è stato fissato in 14,0 g/l.
Roberto Giuliani
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