laVINIum Home Page
La modifica al Disciplinare di Origine "Colli Maceratesi"

Per la prima volta pubblichiamo in forma integrale un disciplinare di origine controllata. Ci è sembrato opportuno far conoscere ai più curiosi, le modalità con cui vengono definiti, articolo per articolo, tutti i passaggi per la produzione di un vino doc. Può essere una buona occasione per entrare più nel dettaglio del mondo vitivinicolo, per trarne possibili spunti di riflessione o di critica. Speriamo di avervi fatto cosa gradita. Buona lettura.


La D.O.C. "Colli Maceratesi", nata nel lontano 8 marzo 1975, su richiesta del Consorzio volontario per la tutela della stessa, è stata interamente riscritta. Il nuovo disciplinare è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 22/12/2000 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.5 dell' 8 gennaio 2001.

L' Art. 1 attribuisce alla denominazione in questione le seguenti tipologie di vino:

Bianco - Ribona - Spumante bianco - Passito - Rosso - Novello - Rosso Riserva.

L' Art. 2 definisce la base ampelografica, ovvero le uve che devono comporre le suddette tipologie:

 - Colli Maceratesi Bianco (anche Spumante e Passito): Maceratino (Ribona o Montecchiese), min. 70%; Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano Toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia Bianca Lunga (loc. Malvasia Toscana), Grechetto (solo per la provincia di Macerata), da soli o congiuntamente fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati, congiuntamente o disgiuntamente fino al 15%.

 - Colli Maceratesi Ribona (anche Spumante e Passito): Maceratino (Ribona o Montecchiese) 85% + 15% vitigni racc. e/o aut. nella zona di produzione.

 - Colli Maceratesi Rosso (anche Novello e Riserva): Sangiovese min. 50%; Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, da soli o congiuntamente fino al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati o autorizzati, congiuntamente o disgiuntamente fino al 15%.

L' Art. 3 stabilisce che la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini sopracitati, ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata ed in quello del comune di Loreto (AN).

L' Art. 4 prevede per i nuovi impianti ed i reimpianti una densità dei ceppi per ettaro non inferiore a 2200 in coltura specializzata. Il sistema di allevamento preferenziale (già in uso) è la spalliera semplice, ma è consentito l'utilizzo di altri sistemi, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve (Questo elemento è estremamente utile, dato che oggi si ha una maggiore conoscenza dei vitigni e delle loro possibilità di sviluppo con diversi sistemi). Non sono ammesse pratiche di forzatura, mentre è consentita l'irrigazione nei casi di emergenza. La resa massima per ettaro e la gradazione minima naturale devono essere:

Tipologia

Produzione uva tonn/ha

Titolo alcolometrico volumico naturale %vol.

Colli Maceratesi bianco

13

10,5

Colli Maceratesi Ribona

13

10,5

Colli Maceratesi spumante

13

9,5

Colli Maceratesi rosso

13

11

Colli Maceratesi novello

13

10,5

Colli Maceratesi rosso riserva

10

12

L' Art. 5 riguarda le norme di vinificazione: 

 - Zona di vinificazione: tutte le operazioni di vinificazione (compresi l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione e l'appassimento delle uve) devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell' art. 3.

 - Correzioni e colmature: è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini previsti nell' art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o con altre tecnologie consentite. La colmatura è ammessa secondo le norme vigenti.

 - Elaborazione: la tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igro-termocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. La tipologia spumante deve essere ottenuta per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo, oppure mosto concentrato rettificato. La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve. Le altre tipologie devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. La vinificazione deve essere antecedente al 31 marzo. 

 - Resa uva/vino e vino/ha: la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, devono essere le seguenti:

Tipologia

Resa uva/vino %

Produzione max. hl/ha

Colli Maceratesi bianco

70

91

Colli Maceratesi Ribona

70

91

Colli Maceratesi spumante

70

91

Colli Maceratesi passito

40

52

Colli Maceratesi rosso

70

91

Colli Maceratesi novello

70

91

Colli Maceratesi rosso riserva

70

70

Qualora la resa uva/vino superi i suddetti limiti, ma non il 75% per i vini Colli Maceratesi bianco, Ribona, spumante, rosso, novello, rosso riserva o il 43% per il vino Colli Maceratesi passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

 - Invecchiamento: per le tipologie Rosso Riserva e Passito è obbligatorio un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui almeno 3 in legno, con decorrenza 1° dicembre successivo alla vendemmia.

 - Scelta vendemmiale: per tutti i vini citati, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto con le denominazioni di origine controllata "Rosso Piceno", "Esino Rosso" e verso la IGT "Marche".

L' Art. 6 descrive le caratteristiche a cui i vini devono corrispondere all'atto dell'immissione al consumo:

Tipologia spuma colore profumo sapore titolo alcolom. volumico totale minimo acidità totale minima estratto secco netto minimo zuccheri riduttori residui
Colli Maceratesi bianco

giallo paglierino tenue

delicato, gradevole

armonico

11% vol.

4,5 g/l

16 g/l

Colli Maceratesi Ribona

giallo paglierino con riflessi dorati

caratteristico, gradevole

sapido, armonico

11% vol.

4,5 g/l

16 g/l

Colli Maceratesi spumante fine e persistente

giallo paglierino tenue

gradevole, lievemente fruttato

asciutto, gradevolmente acidulo

11% vol.

5 g/l

14 g/l

Colli Maceratesi passito

paglierino - ambrato più o meno carico

caratteristico dell' appassimento, etereo, intenso

armonico, vellutato

15,5% di cui almeno 14% svolto

25 g/l

Colli Maceratesi rosso

rosso rubino

caratteristico, intenso

armonico

11,5% vol.

4,5 g/l

18 g/l

Colli Maceratesi novello

rosso rubino

fragrante, fine, caratteristico

armonico, vellutato

11% vol.

4,5 g/l

16 g/l

max 10 g/l

Colli Maceratesi rosso riserva

rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento

gradevole, complesso, leggermente etereo

sapido, armonico, gradevolmente asciutto

12,5% vol.

4,5 g/l

21 g/l

L' Art. 7 si riferisce all' etichettatura, designazione e presentazione:

 - Qualificazioni: è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

 - Menzioni facoltative: sono consentite quelle previste dalle norme comunitarie, oltre a quelle tradizionali (colore, varietà di vite, modo di elaborazione ecc.), purché pertinenti ai vini di cui all' art. 1.

 - Località: è consentito, nei limiti previsti dal d.m. del 22 aprile 1992, il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

 - Caratteri e posizione in etichetta: le menzioni facoltative (esclusi marchi e nomi aziendali) possono essere riportate in etichetta soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino.

 - Annata: l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione è obbligatoria per le tipologie riserva e passito.

 - Vigna: la menzione "vigna", "podere", "fattoria" e "tenuta", seguita dal relativo toponimo, è consentita alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie di cui all' art. 1.

L' Art. 8 riguarda le modalità di confezionamento:

 - Volumi nominali: i vini sopra indicati possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri, ad eccezione dei vini "Colli Maceratesi" Riserva, spumante e passito, per i quali sono consentiti recipienti di capacità da 0,375 a 3 litri.

 - Tappatura recipienti: vengono applicate le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori.

Resta sottinteso che la nuova normativa verrà applicata a partire dalla vendemmia 2001, pertanto, abbiamo deciso di lasciare temporaneamente la descrizione della denominazione "Colli Maceratesi", nella pagina relativa alle composizioni dei vini delle Marche (vedi), secondo il vecchio disciplinare.

                                                  Roberto Giuliani